Art. 2.
(Versamento del contributo).

      1. Il contributo alla Cassa nazionale e alla Gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

          a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

          b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

          c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è posto a carico dell'assicurato

 

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per un terzo e del Ministero della giustizia per due terzi.
      3. Per gli iscritti alla Cassa nazionale i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 sono cumulati con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di un mese dalla data di comunicazione della medesima Cassa.
      4. Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 sono dovuti gli interessi al tasso legale.